Concordo con Gianlazzaro, aggiungendo che la modalità di pagamento non rientra tra i dati previsti come obbligatori all’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 in merito alla disciplina sulla FE.
Infatti l’art.25 al co.2 del predetto DL n. 66/2014, al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti da parte delle PA, ha disposto che le fatture elettroniche emesse verso le PA riportino:
- Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione … previsti dalla tabella 1 allegata al decreto;
- Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art.11 della Legge N.3 del 16 gennaio 2003.
Il co.2-bis dell’art. 25, introdotto con la legge di conversione al decreto, sancisce che i codici di cui al co.2 siano inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’art.3, co.8, della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
Infine l’art. 25, co.3 impone alle PA di non procedere al pagamento delle FE che non riportino i codici CIG e CUP ai sensi del co.2.
Nulla viene indicato in merito all'obbligo della presenza dei dato relativi alle modalità di pagamento, che pertanto sono da considerare facoltativi.