La fattura rifiutata dalla PA è stata comunque emessa dal fornitore, che pertanto dovrebbe provvedere alla sua conservazione.
Nel caso non abbia ancora registrato contabilmente la fattura, il fornitore può correggerla e inviarla nuovamente tramite il SDI con la stessa numerazione. Il limite di tempo dovrebbe essere di quindici giorni dalla prima emissione, in quanto il fornitore entro quella data deve registrare la fattura - penso che dopo quindici giorni il SdI "chiuda" la pratica, anche se non ho trovato indicazioni esplicite in caso di rifiuto della PA. Se invece l'avesse già registrata dovrà stornarla con una nota interna ed emetterne una con una nuova numerazione,
La nota di credito trasmessa tramite SDI è necessaria solo se richiesta espressamente dalla PA.
Normalmente infatti la PA in caso di rifiuto della fattura non la registra contabilmente ma questo non è scontato. Infatti la PA ha dieci giorni di tempo per registrare la fattura nel Registro unico delle fatture e quindici giorni per tramettere la notifica di esito. Potrebbe quindi registrare la fattura e soltanto successivamente riscontrare un'irregolarità che porta alla notifica di rifiuto.
Appare opportuno che la PA segnali nella nota della notifica di rifiuto, oltre al motivo del rifiuto, anche l'eventuale richiesta di nota di credito.
In caso contrario per ulteriore sicurezza il fornitore potrebbe contattare telefonicamente o via mail la PA per chiedere conferma di come sia stata gestita la fattura.
La problematica è complessa e ho cercato di riassumere in maniera semplice quanto ho capito. Eventuali precisazioni o correzioni da chi ne sa di più sono assolutamente gradite!