Esattamente, il rifiuto di una FE può avvenire nel momento in cui la PA destinataria effettua il controllo di merito e legittimità mettendola in relazione anche con il contratto, mandato, appalto, fornitura... per verificare la rispondenza, dato che la FE è la conseguenza fiscale dell'esistenza di un rapporto giuridico tra PA e cedente/prtestatore.
Il contenuto informativo della FE da inviare alla PA deve, in primo luogo, riportare le informazioni richieste dall’art. 21 e 21-bis, DPR n.633/72 (data di emissione, numero progressivo della fattura, dati identificativi del cedente e del cessionario, natura, quantità, corrispettivo ed eventuali sconti per la cessione del bene o per la prestazione del servizio, aliquota, ammontare dell’imposta ed imponibile).
Per via della natura informatica del processo, come stabilito dall’Allegato A) Decreto n. 55/2013, la fattura elettronica deve riportare ulteriori informazioni:
a) informazioni per una corretta trasmissione della fattura elettronica al destinatario attraverso lo SDI;
b) informazioni utili alla completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i sistemi gestionali e/o con sistemi di pagamento;
c) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra emittente e destinatario.
La normativa è stata integrata, inoltre, dall’art.25 del DL 66/2014 che ha incrementato le informazioni obbligatorie delle FE verso la PA con la previsione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP). Trattasi di codici utilizzati nell’ambito degli appalti pubblici e di utilizzo delle risorse europee che hanno la finalità di gestire, monitorare e tracciare i flussi dei pagamenti.
Pertanto la mancanza dei codici CIG e CUP (laddove previsti), non permette alle PA di procedere al pagamento.