Come richiesto da Gianlazzaro Sanna, integro per la parte fiscale la sua risposta.
La procedura di emissione della FE alla PA, pur con alcune specificazioni dovute alle diverse modalità di inoltro, riprende ampiamente le regole generali in materia di IVA, disciplinate dal D.P.R. n. 633/1972, infatti i nuovi obblighi di invio con modalità elettroniche delle FE alla PA non hanno alcuna influenza sulle regole tributarie generali, che, pertanto, salvo diverse previsioni particolari, devono essere ordinariamente applicate.
L’art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, come modificato dalla Legge n. 228/2012, individua il momento in cui la fattura si considera emessa, stabilendo che: “la fattura (cartacea o elettronica), si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Per individuare correttamente il momento a decorrere dal quale la fattura si considera emessa è necessario distinguere tra fattura cartacea e fattura elettronica. Per FE si intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo (Circolare n. 45/2005). La FE deve essere formata, trasmessa e conservata in formato elettronico e deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
- deve trattarsi di un file leggibile dalla sua emissione fino al termine del periodo di conservazione;
- deve essere garantita l’autenticità dell’origine;
- deve essere garantita l’integrità del contenuto.
La FE avente ad oggetto cessioni di beni/prestazioni di servizi per le PA si considera emessa elettronicamente nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI). La Circolare 31 marzo 2014 n. 1/DF ha chiarito “...il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente”.
Si noti che il SDI può rilasciare al soggetto che ha inviato la fattura:
- una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo,
- una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo (ad esempio per problemi tecnici nel canale trasmissivo).
La notifica di mancata consegna è recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SDI e PA è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro le 24 ore in tutti gli altri casi.
In nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il solo ricevimento della fattura.
La stessa Circolare Ministero delle Finanze n. 1/2014 ha specificato che la prova della ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SDI è provata sia con la ricevuta di consegna (inoltro fattura con esito positivo) che con la notifica di mancata consegna (inoltro fattura con esito negativo). In entrambe le ipotesi sopra evidenziate, la fattura si considera a tutti gli effetti emessa.
Nel caso in cui la fattura sia stata scartata dal SDI, la stessa non si considera emessa né tantomeno inoltrata alla PA.
Quindi posso riemettere la stessa fattura dopo averne corretto gli errori se:
- SDI ha impedito alla fattura di giungere alla PA di destinazione (es. IPA sbagliato o dati obbligatori mancanti o sbagliati),
- la PA destinataria della fattura ha rigettato la fattura entro 15 giorni dalla consegna della stessa.Nel caso in cui la fattura sia stata scartata dal SDI, la stessa non si considera emessa né tantomeno inoltrata alla PA.
In questi casi la fattura viene comunque mandata in conservazione, lato emittente, e può essere riemessa dopo aver corretto l'errore, mantenendo stesso numero, data ecc.
Nel caso in cui la PA di destinazione riceve la FE deve registrarla contabilmente. Successivamente la PA può decidere di rigettare la fattura, anche passati 15 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso il cedente/prestatore deve emettere una nota di credito con riferimento alla FE e poi emettere una nuova fattura corretta con un numero diverso dalla fattura originale.