Concordo con le risposte di scritte, e per completezza chiarisco, che la fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle PA solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art.2 co.4 del Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013) che al riguardo dispone: "La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 codice civile)".
Rammento che l'art.1188 del Codice Civile dice che: "La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria".
La notifica di decorrenza termini da parte del SdI ha quindi la funzione di dare notizia al trasmittente e al destinatario che, qualora siano trascorsi 15 giorni dal primo tentativo di consegna (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna) che si deve considerare chiusa la lavorazione della fattura elettronica trasmessa e pertanto il cessionario/prestatore ha la possibilità di avviare (dopo la scadenza del termine di pagamento) le procedure previste per il soddisfacimento del proprio credito. Ricordo infine che la fattura elettronica permette di non dover fare un formale atto di costituzione in mora (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1219 Codice Civile) in caso di suo mancato pagamento.