Annuale.
Il DM 17 giugno 2014 all'art.3 indica che il processo di conservazione elettronica dei documenti deve essere effettuato entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento. I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ultimo per conservare elettronicamente i documenti è il 30 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, posto che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre, a cui si sommano i tre mesi previsti dalla citata norma.
Per esempio: se una fattura è stata emessa/ricevuta il 31 luglio 2014, dovrà essere conservata entro il 31 dicembre 2015 (tre mesi dopo il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento fissato al 30 settembre 2015).