L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la sua circolare n.15/e del 2015 che restano fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalle Pa nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni senza possibilità di compensazione. È esclusa la possibilità per l’amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta vantati dalla stessa. La circolare precisa che i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM attuativo del 23 gennaio 2015.
Con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la circolare precisa che la PA non debitore d’imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
Per le fatture di vendita l'obbligo di fatturazione elettronica ricorre soltanto per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non nel caso di servizi resi dalla PA nei confronti dei privati, se ho inteso correttamente la domanda. (si veda Finanziaria 2008 art.1 co.209 e ss e art.1 Decreto 55/2013)