Le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisizione di programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sul mercato secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (Circolare 6 dicembre 2013 n.63 - Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Il software, pur di proprietà di una pubblica amministrazione, potrebbe essere stato sviluppato, secondo la definizione di OSI - Open Source Initiative, come "software a sorgente chiuso" (closed source software). Nel caso di "riuso in cessione semplice" l’applicazione viene ceduta ad una certa data nello stato in cui si trova e da quel momento le due amministrazioni provvedono, ognuna per proprio conto, al mantenimento e all'evoluzione del software.
Al fine di eseguire il detto mantenimento e evoluzione l'amministrazione "riutilizzatrice" deve "affidare" le dette attività a un fornitore in outsourcing: le esecuzione di una procedura di gara, per la peculiarità di essere il software a sorgente chiuso, determinerebbe la partecipazione di un solo concorrente, essendo del tutto evidente che uno specifico software possa essere assistito da chi lo ha prodotto e lo implementa.
E' lecito in caso di riuso di software l'affidamento all'autore materiale dello stesso? La forma dell'affidamento può essere quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara?
Cordialità.
Angelantonio Cafagno
Senior Consultant @ CSIPA Srl