L'obbligo di avvalersi, in caso di affidamento a terzi, di conservatori accreditati è relativo, ai sensi dell'art.5 c. 3 del DPCM 3 dicembre 2013, solo alle pubbliche amministrazioni.
I privati possono affidare la conservazione, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, ai sensi ell' art.5 c. 2 del predetto DPCM, ma non hanno l'obbligo di rivolgersi a conservatori accreditati