Ritengo che la risposta sia affermativa perchè, come chiarito da AgID, la registrazione di protocollo deve necessariamente riguardare:
- i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione (cfr art.53, co.5 del DPR n. 445 28 dicembre 2000);
- tutti i documenti informatici (cfr art.53, co.5 del DPR n. 445 28 dicembre 2000);
- le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica;
- le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica certificata;
- le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (cfr art.65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005).
Ricordo che sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione, nonché quelli elencati nel manuale di gestione che ogni pubblica amministrazione deve predisporre.