L'imposta di bollo sui documenti informatici, e non solo, è regolamentata dall'art. 3 e 4 della tabella A del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo, come modificato dall'art. 1 c. 591-594 del la L. 27 dicembre 2013, n. 147 Legge di stabilità 2014. Per i documenti informatici l'applicazione dell'imposta di bollo è prevista in maniera forfetaria in 16 euro.
Il duplicato informatico non può essere definito una copia conforme in quanto non richiede alcun intervento da parte del pubblico ufficiale.
La copia conforme digitale è sicuramente soggetta a bollo se lo è l'equivalente copia conforme cartacea (la regolamentazione dell'imposta di bollo è molto articolata). Ritengo che la stessa regola si applichi al rilascio di un duplicato informatico.