Per il pagamento degli interessi di mora non è richiesta l'emissione di una fattura in quanto non concorrono alla formazione del volume di affari e non sono soggetti ad IVA.
Nel caso che l'amministrazione si rifiuti di pagare, e il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile, le norme prevedono il ricorso ad un decreto ingiuntivo, da richiedere per via giudiziale.