A mio avviso ravvedimento
2.6. Sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'imposta
L'articolo 1, comma 633, della legge di stabilita 2015 stabilisce quanto segue:
"Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."
Si tratta della sanzione del 30%, ridotta allo 0,2% per giorno di ritardo in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.