Adesso la situazione mi appare più chiara!
Se la fattura può essere esibita in formato digitale è sufficiente fornire il duplicato informatico. Se invece deve essere esibita in cartaceo occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato